VIOLENZA E ABUSO SESSUALE

Si parla in generale di:

Violenza sessuale

quando una persona (maschio o femmina, maggiorenne o minorenne) è costretta da un’altra persona (maschio o femmina, maggiorenne o minorenne), a compiere atti sessuali contro la sua volontà, anche non caratterizzati da violenza o minaccia esplicita.

Abuso sessuale 

quando si compiono atti sessuali con una persona, anche consenziente, che abbia meno di 14 anni (o di 16 anni quando il colpevole sia una persona che eserciti un’autorità nei confronti del minore).

Sono considerate violenze sessuali, tutti gli atti commessi con violenza fisica e coercizione psicologica, non solo quelli culminanti in veri e propri rapporti sessuali (anche per via anale o orale), ma anche quelli, apparentemente meno invasivi, che tuttavia, provocano in chi li subisce una sensazione di fastidio, di disagio, di disgusto, di repulsione, di dolore. In entrambi i casi la vittima non può o non riesce a sottrarsi (per età, per minor forza fisica, per la pluralità di aggressori, per il rapporto di parentela con l’autore/autrice della violenza).

Ti è mai capitato di trovarti in una di queste situazioni?

Un bacio, un toccamento, anche fugace, di una parte intima del tuo corpo, uno strofinio tra organi genitali, la richiesta di toccare le parti intime di un altro/a, se non sono da te voluti, sono comportamenti gravi che ricadono nel concetto di abuso sessuale.

Ricorda che la sfera intima di ogni persona, adulto o minorenne, è privatissima ed intoccabile e la sua violazione da parte di terzi, adulti o minorenni, costituisce un delitto punito severamente dalla legge perché intacca non solo il corpo della vittima ma anche la sua psiche, provocando un danno con effetti devastanti nella vita di una persona.

L’ABUSO può avvenire:

  • tra persone di sesso diverso e di età diversa, ma anche tra persone della stessa età e/o dello stesso sesso;
  • tra amici o tra persone che si frequentano abitualmente o che si conoscono;
  • in casa tra persone che coabitano e/o che sono parenti tra loro;
  • in ogni luogo, aperto o chiuso, isolato o affollato, in casa, a scuola, in palestra, in luoghi di aggregazione, in luoghi di culto, su una spiaggia;
  • sussiste anche se, all’inizio, hai prestato il tuo consenso ma poi ti sei reso conto che la situazione era diventata troppo pesante per te o non ti aspettavi che potesse andare oltre certi comportamenti iniziali meno invasivi (baci, toccamenti).
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può succedere che sia tu a provare vergogna per quello che hai subito, a sentirti in colpa per non essere riuscito/a a sottrarti alla violenza e ad avere paura di riferire quello che ti è accaduto, anche solo per il timore di non essere creduto.

Questa situazione di profonda sofferenza interiore e di silenzio forzato (che può indurti ad isolarti, a non uscire di casa, a cambiare le tue abitudini di vita, a diventare taciturno o aggressivo) consente a chi ti ha fatto del male di continuare a fartene, fisicamente e/o almeno psicologicamente, e questo non è accettabile.

Lo strumento più efficace e tempestivo che hai per fermare chi ti ha fatto del male o te ne sta ancora facendo, è quello di fermarti un attimo e trovare il coraggio di raccontare quello che ti è successo ad una persona adulta di cui ti fidi: i tuoi genitori, i tuoi insegnanti, un parente con cui ti confidi, un amico adulto, uno dei soggetti, che si occupano proprio di aiutare le persone come te, e che puoi contattare tramite questo LINK

man mano che il tempo passa, anche se ti sembrerà strano rispetto ad un evento così doloroso, i ricordi sfioriscono e anche i volti di chi ti ha fatto del male o altre caratteristiche (se si tratta di persone estranee alla cerchia di familiari e/o di amici) o alcuni particolari delle modalità dell’abuso subito possono sfuggire alla memoria; per questo è molto importante che tu ti liberi quanto prima possibile del tuo vissuto drammatico: quanto più il tuo ricordo sarà vivo, tanto più sarà affidabile il tuo racconto e consentirai alle Forze dell’Ordine ed alla Magistratura di individuare il colpevole/i e di tutelarti, impendendogli, con gli strumenti previsti dalla legge (anche misure cautelari limitative della sua libertà di movimento), di reiterare le sue condotte delittuose.

Violenza e abuso sessuale: come viene sanzionato il reato?

ART. 609-bis.

Violenza sessuale.

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

PROCEDIBILITA’: se il reato è commesso in danno di persona minorenne è sempre procedibile di ufficio, se di maggiorenne salvo casi specifici occorre la querela che va presentata entro sei mesi dal fatto. Questa querela una volta presentata non può essere ritirata.

ART. 609-ter.

Circostanze aggravanti.

La pena stabilita dall’articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:

1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;

2) con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto;

5-bis) all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto d’istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;

5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;

5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;

5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;

5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

La pena stabilita dall’articolo 609-bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all’articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

PROCEDIBILITA’: se il reato è commesso in danno di persona minorenne è sempre procedibile di ufficio, se di maggiorenne salvo casi specifici occorre la querela che va presentata entro sei mesi dal fatto. Questa querela una volta presentata non può essere ritirata.

ART. 609-quater.

Atti sessuali con minorenne.

Soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi (1).

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni (2).

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Si applica la pena di cui all’articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

PROCEDIBILITA’

Non occorre la querela, procedibile di ufficio

ART. 609-octies.

Violenza sessuale di gruppo.

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

Si applicano le circostanze aggravanti previste dall’articolo 609-ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell’articolo 112.

PROCEDIBILITA’

Non occorre la querela, procedibile di ufficio