cyberbullismo

Ti è capitato di sentir parlare di cyberbullismo alla televisione, in classe, in famiglia, o di aver letto sui giornali qualche notizia che riguarda questo argomento? Questi comportamenti sono sempre più comuni e in crescita, come fenomeno in aumento.

Se vuoi sapere di più sul cyberbullismo, di seguito le informazioni di cui hai bisogno!

Cyberbullismo

Il cyberbullismo è un’azione aggressiva, come quelle che abbiamo visto caratterizzare i comportamenti dei bulli, che viene però compiuta nello specifico attraverso l’uso delle tecnologie (smartphone, computer, tablet), spesso attraverso chat e social network, da un individuo o un gruppo. Il cyberbullo, come il bullo, offende, mette paura, molesta, umilia la vittima, anche per lunghi periodi, solo che a differenza del bullo utilizza telefonate, messaggi e Social Network.

Probabilmente tu e i tuoi amici utilizzate chat (come whatsapp) e social network (instagram, facebook e ad altri) per comunicare e scambiarvi foto e video e, forse, a volte, anche per deridere o offendere qualcuno. Fai attenzione, perché può accadere che non si abbia la percezione di quanto ciò possa ferire e di che danno alcune parole possano produrre in chi le riceve.

Il cyberbullismo è una forma di violenza che può essere esercitata nella relazione tra persone che si conoscono nella vita “reale” ma anche tra sconosciuti. Capita inoltre che chi compie questo tipo di azioni si nasconda dietro un falso nome e mantenga così l’anonimato, sentendosi così autorizzato a scrivere cose cattive che non avrebbe il coraggio di dire in faccia alla vittima. Si tratta di un tipo di violenza che può avere varie facce e nella pratica può venir agita attraverso diversi comportamenti, come ad esempio:

  • Messaggi rabbiosi, volgari, offensivi verso una persona su un social network o attraverso un messaggio privato (nel linguaggio tecnico questo comportamento viene chiamato flaming)
  • Minacce o intimidazioni fatte per mezzo sia dei social network sia dei messaggi privati (cyberstalking)
  • Prese in giro, pubblicazione di foto o video di una persona senza il suo consenso (foto o video che possono mettere in imbarazzo la persona ritratta)
  • Assunzione dell’identità di un’altra persona che si intende danneggiare
  • Divulgazione di informazioni private, delicate o imbarazzanti di una persona senza il suo consenso

 

Se soffri delle minacce, dei comportamenti o delle prese in giro di un cyberbullo probabilmente stai vivendo un momento difficile, ti senti solo o hai timore ad andare a scuola e relazionarti con i tuoi compagni. Forse, anche se la violenza è avvenuta sul web, ha delle ripercussioni sulla tua vita quotidiana “reale”. Non preoccuparti, NON SEI SOLO, anzi sappi che si tratta di un comportamento sempre più frequente nel mondo delle chat e dei social network.

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COSA PUOI FARE PER REAGIRE E CONTRASTARE QUESTI COMPORTAMENTI?

Così come se prendi un pugno da un tuo compagno o qualcuno a scuola ti umilia o ti prende in giro puoi parlarne con gli insegnanti o con i tuoi genitori, anche se queste offese accadono via web puoi rivolgerti a un adulto di cui ti fidi.

Trova il coraggio di affrontare il discorso: sappiamo che parlarne può essere molto difficile, ma è fondamentale che tu lo faccia (anche perché il cyberbullo, come il bullo, conta sul tuo silenzio per continuare a comportarsi male). Se non puoi rivolgerti ai tuoi genitori o ai tuoi insegnanti, o se la situazione sta diventando particolarmente difficile e insopportabile, puoi parlarne anche con le autorità (polizia e carabinieri) LINK.

Inoltre, se pensi di essere vittima di cyberbullismo o che qualcuno vicino a te stia vivendo un’esperienza di questo tipo:

  • Segnala i post sui social network che offendono te o qualcun altro che conosci (la tua segnalazione rimarrà anonima e chi ha scritto il post o il commento non saprà mai che l’hai fatta).
  • Se non basta, segnala alla polizia quello che è successo, soprattutto se credi di essere in pericolo, contatta le autorità.
  • Fai delle foto ai post, ai commenti o ai messaggi che hai ricevuto, in questo modo rimarranno le prove di quello che ti è successo anche se l’autore cancellerà le sue parole/le foto/i video ecc.
  • Se noti comportamenti strani o cattivi online, cerca di capire cosa sta succedendo anche se non sei tu la persona offesa direttamente

SAPPI COMUNQUE CHE:

ciascun minore che abbia più di quattordici anni (o i suoi genitori o chi comunque ne abbia la responsabilità) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 il gestore non avrà provveduto, l’interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione/reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a cyberbullismo@gpdp.it.

LINK: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6732688

Se il responsabile della condotta molesta ha più di quattordici anni e non è stata ancora presentata denuncia si può chiedere al Questore di ammonirlo.

La richiesta di ammonimento potrà essere presentata presso qualsiasi ufficio di Polizia e dovrà contenere una dettagliata descrizione dei fatti e delle persone che sono coinvolte.

Se l’istanza è considerata fondata anche a seguito di eventuali approfondimenti investigativi, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale, per ammonirlo oralmente e invitarlo a tenere una condotta conforme alla legge.

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può succedere che sia tu a provare vergogna per quello che hai subito, a sentirti in colpa per non essere riuscito/a a sottrarti alla violenza e ad avere paura di riferire quello che ti è accaduto, anche solo per il timore di non essere creduto.

Questa situazione di profonda sofferenza interiore e di silenzio forzato (che può indurti ad isolarti, a non uscire di casa, a cambiare le tue abitudini di vita, a diventare taciturno o aggressivo) consente a chi ti ha fatto del male di continuare a fartene, fisicamente e/o almeno psicologicamente, e questo non è accettabile.

Lo strumento più efficace e tempestivo che hai per fermare chi ti ha fatto del male o te ne sta ancora facendo, è quello di fermarti un attimo e trovare il coraggio di raccontare quello che ti è successo ad una persona adulta di cui ti fidi: i tuoi genitori, i tuoi insegnanti, un parente con cui ti confidi, un amico adulto, uno dei soggetti, che si occupano proprio di aiutare le persone come te, e che puoi contattare tramite questo LINK

man mano che il tempo passa, anche se ti sembrerà strano rispetto ad un evento così doloroso, i ricordi sfioriscono e anche i volti di chi ti ha fatto del male o altre caratteristiche (se si tratta di persone estranee alla cerchia di familiari e/o di amici) o alcuni particolari delle modalità dell’abuso subito possono sfuggire alla memoria; per questo è molto importante che tu ti liberi quanto prima possibile del tuo vissuto drammatico: quanto più il tuo ricordo sarà vivo, tanto più sarà affidabile il tuo racconto e consentirai alle Forze dell’Ordine ed alla Magistratura di individuare il colpevole/i e di tutelarti, impendendogli, con gli strumenti previsti dalla legge (anche misure cautelari limitative della sua libertà di movimento), di reiterare le sue condotte delittuose.

Cyberbullismo: come viene sanzionato il reato?

Non esiste un reato solo che sanzioni il cyberbullismo ma vari sono i reati vengono commessi con questo comportamento:

ART. 612 C.P.

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro.

Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno .

Si procede d’ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339. 

Denuncia. 

Si procede di ufficio

ART. 660 C.P.

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a cinquecentosedici euro.

Denuncia. 

Si procede di ufficio

ART. 595 C.P.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente (1), comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.

Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.

Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.

Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

Occorre la querela

ART. 612 BIS C.P.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

Occorre la querela, ma si procede di ufficio:

1.
se il fatto è commesso in danno di minorenni e/o di persone con disabilità;

2.
quando il reato è connesso con altro per il quale si procede di ufficio.

Le Leggi sul cyberbullismo:

LEGGE 29 maggio 2017, n. 7:

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo; (17G00085) (GU Serie Generale n.127 del 03-06-2017) àè una legge che vuole contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le  sue  Puoi consultare il testo della Legge al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg

 

Ne riportiamo nella seguente tabella alcune parti:

ART. 1: finalità e definizioni

  1. La presente legge si pone l’obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti […].
  2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del  minore  il cui  scopo intenzionale e predominante sia quello di  isolare  un minore  o  un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco  dannoso, o la loro messa in ridicolo.

[…]                              

ART. 2: Tutela della dignità del minore

  1. . Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore  del sito internet o del social media un’istanza per  l’oscuramento,  la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale  del  minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali […]

  2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive  al  ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, il soggetto  responsabile  non abbia comunicato di avere assunto l’incarico di provvedere all’oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel  caso  in cui  non  sia possibile identificare il titolare del  trattamento  o il  gestore  del sito internet o del social media, l’interessato  può  rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o  reclamo,  al Garante  per  la protezione dei dati personali […].

ART. 3: Piano di azione integrato

  1. […] e’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto  del  cyberbullismo[…].
  2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un pianodi  azione  integrato per il contrasto e la prevenzione  del  cyberbullismo,  […]  e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio  dell’evoluzione   dei  fenomeni   e,   anche   avvalendosi    della collaborazione con la Polizia postale e  delle  comunicazioni e  con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori […].
  3. 4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce le  iniziative di informazione e  di  prevenzione del  fenomeno  del cyberbullismo rivolte  ai   cittadini,   coinvolgendo   primariamente   i  servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole […].

ART. 4: Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico

  1. Per l’attuazione delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, il Ministero dell’istruzione,dell’università e  della ricerca, sentito il Ministero della giustizia – Dipartimento per la  giustizia minorile e di comunità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge  adotta linee  di orientamento  per  la prevenzione e il contrasto  del cyberbullismo  nelle  scuole[…].
  2. 6. I servizi territoriali, con l’ausilio delle associazioni e degli altri enti  che perseguono  le  finalità della  presente   legge, promuovono […] specifici progetti personalizzati  volti a  sostenere  i  minori  vittime di  atti  di cyberbullismo nonché a rieducare, anche  attraverso  l’esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale,  i minori  artefici  di tali condotte.

ART. 5:  Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero

  1. Salvo che il fatto costituisca reato,  in applicazione  della normativa vigente  e  delle disposizioni  di  cui al  comma  2,  il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti  esercenti la  responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e  attiva  adeguate azioni di carattere educativo […].

ART. 7: Ammonimento

  1. Fino a quando nonè proposta  querela o  non  è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all’articolo 167 del codice  per la  protezione  dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di  età  superiore agli  anni quattordici  nei  confronti di   altro   minorenne,  è applicabile la procedura di ammonimento di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009,  n.  11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  aprile  2009, n.  38, e  successive modificazioni.
  2. Ai fini dell’ammonimento,  il  questore convoca  il  minore, unitamente ad almeno un genitore o  ad altra  persona  esercente la responsabilità genitoriale.
  3. Gli effetti dell’ammonimento di cui al comma 1 cessano  al compimento della maggiore età.