Questo non è amore

Chi ama una persona e sta vivendo una storia d’amore dovrebbe sentirsi felice e
soddisfatto ma purtroppo non sempre è così.

Può capitare a chiunque di avere qualche incomprensione e discussione col proprio ragazzo/a, ma se per te il litigio è diventato un’abitudine, se durante i litigi ti è capitato di ricevere qualche schiaffo, se ti senti minacciato/a e mortificato/a, se ti senti controllato/a e limitato/a nel frequentare le persone che ti sono care, se hai cominciato ad avere paura del tuo ragazzo/a e non riesci a confrontarti liberamente con lui/lei, certamente non stai vivendo un rapporto sano ed è importante che ti fermi a riflettere su ciò che ti sta succedendo.

DEVI SAPERE CHE:

  • i comportamenti violenti non sono solo quelli che provocano danni fisici: anche le minacce, le umiliazioni, le mortificazioni e le pretese di controllo continuo sono forme di violenza, che in questi casi è definita “psicologica” ed è la più difficile da individuare perché non lascia segni sul corpo ma solo nella psiche;
  • spesso le persone prepotenti e violente giustificano i loro comportamenti con presunte colpe del partner e affermando di essere molto innamorate ma se ci rifletti un attimo  nessun sentimento di amore sincero può giustificare la violenza, le umiliazioni, le mortificazioni e le minacce: amare significa rispettare, volere il bene dell’altro e lasciarlo libero di essere ciò che è, accettandone i difetti e valorizzandone i pregi; se ci sono comportamenti dell’altro che non piacciono se ne deve parlare ma nulla mai può giustificare la violenza fisica o psicologica;
  • una persona abituata ad essere violenta contro il partner non cambia se non intraprende un percorso psicologico e di cura: può dichiararsi pentita, chiedere perdono e anche smettere per un po’, ma prima o poi riprenderà a comportarsi male;
  • se non affrontata in modo adeguato e con l’aiuto di persone esperte, la situazione tendenzialmente peggiorerà e la vittima si sentirà sempre più in gabbia e senza la forza di reagire. Anzi, comincerà ad avere sensi di colpa e a pensare di meritare i comportamenti del partner.

Se anche a te è capitato di rimanere incastrato/a in un rapporto di questo tipo o conosci qualcuno che si trova in una situazione di questo tipo, qualche consiglio per uscire da questa situazione può esserti di aiuto:

  • innanzitutto devi comprendere che stai rinunciando al tuo benessere e che stai mettendo in pericolo la tua incolumità fisica e/o mentale; 
  • quindi, non vergognarti e non avere paura: prova a raccontare quello che ti sta succedendo ad una persona adulta di cui ti fidi: i tuoi genitori, i tuoi insegnanti, un parente con cui ti confidi, un amico adulto, uno dei soggetti che si occupano proprio di aiutare le persone che si trovano in situazioni simili alla tua, che trovi in questo LINK
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SAPPI CHE NON SEI SOLO/A

ma anche tu devi reagire: l’unica possibilità che hai per non isolarti e continuare a subire è quella di creare attorno a te una rete di persone su cui contare e che possono davvero tutelarti, garantendoti assistenza nel tempo: la famiglia, la scuola, le Forze dell’Ordine, i Servizi Sociali (LINK).

Come viene sanzionato il reato?

Non esiste un reato solo che sanzioni i comportamenti violenti in una relazione ma vari sono i reati vengono commessi con questo comportamento:

Art.582 c.p.

Lesione personale

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell’ultima parte dell’articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Occorre la querela.

art.612 c.p.

Minaccia

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro.

Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno.

Si procede d’ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339.

art.612 bis c.p.

Atti persecutori

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma.

Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.